Sospensione

Se ritieni che le somme indicate in cartella non siano dovute, puoi chiedere all’Agenzia delle entrate-Riscossione di sospendere la riscossione affinché l’ente creditore possa verificare la situazione.
La Legge n. 228/2012 stabilisce che è possibile chiedere la sospensione legale della riscossione degli importi indicati in una cartella o in ogni altro atto notificato dall’Agente della riscossione.
Puoi presentare l’istanza nella tua area riservata* o inviarla via e-mail agli indirizzi indicati nel Modello SL1 oppure, recarti presso uno dei nostri sportelli.
*Il servizio in area riservata non è al momento disponibile per i contribuenti con carichi iscritti a ruolo negli ambiti provinciali della regione Sicilia.
È possibile presentare la domanda se le somme richieste dall’ente creditore sono state interessate da:
- pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
- provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
- prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
- sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
- sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione non ha preso parte.
Non rientrano tra gli atti che possono essere oggetto di sospensione quelli non notificati dall’Agente della riscossione (per esempio avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate o avviso di addebito dell’INPS) per i quali ci si deve rivolgere direttamente ai rispettivi enti creditori, ovvero i solleciti di pagamento inviati dall’Agente della riscossione mediante posta ordinaria.
La domanda non è ripetibile e va presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data in cui Agenzia delle entrate-Riscossione ti ha notificato la cartella o gli altri atti della riscossione.
Ricevuta l'istanza, l'Agenzia si fa carico di trasmetterla all'ente creditore e, in attesa della risposta, sospende le procedure di riscossione.
In assenza di riscontro da parte dell'ente entro 220 giorni, la legge prevede che il suo debito venga annullato, in alcuni casi (prescrizione o decadenza intervenute prima della consegna del ruolo, provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore, pagamento effettuato prima della consegna del ruolo).
Se i documenti inviati non sono idonei a dimostrare che il pagamento non è dovuto, l'ente creditore ti informa del rigetto della richiesta che hai presentato e comunica all'Agenzia di riprendere le attività di riscossione.
Esempio. Se ricevi una cartella per una multa della Polizia municipale non pagata entro i termini e invece sei in possesso della ricevuta del pagamento, la richiesta del Comune è errata e, di conseguenza, lo è anche la cartella. Puoi fare ricorso al giudice o andare al Comune per chiedere lo sgravio. Tuttavia, Agenzia delle entrate-Riscossione è tenuta per legge ad andare avanti con le procedure di riscossione finché l’ente creditore non le trasmette il provvedimento di annullamento del debito. Se invece ti rivolgi direttamente all'Agenzia, le procedure sono immediatamente sospese in attesa che il Comune corregga l’errore.
Nel caso in cui il contribuente produca documentazione falsa, ferma restando la responsabilità penale, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro (art.1 - comma 541, legge n. 228/2012).