Cessione - Revoca - Sospensione
Scopri le modalità e i criteri della cessione, revoca o sospensione di un rimborso.
Sospensione
La sospensione (anche parziale) può essere disposta dall’ufficio finanziario per effettuare controlli più approfonditi sulla richiesta presentata. Viene comunicata sia all’Agenzia delle entrate-Riscossione sia al titolare del conto fiscale e blocca l’erogazione del rimborso fino alla sua revoca.
Revoca
La revoca può essere disposta:
- da parte dell’ufficio finanziario, se ritiene che il contribuente non abbia diritto al rimborso;
- dal titolare del conto fiscale, con esplicita richiesta presentata all’Agenzia delle entrate-Riscossione, a condizione che non sia ancora avvenuta l’erogazione.
Cessione del rimborso
La cessione del rimborso può essere effettuata a titolo di cessione di credito e deve essere:
- effettuata con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio;
- munita del titolo (dichiarazione imposte dirette o Iva o disposizione d’ufficio) e dell’oggetto del credito (tipo e anno d’imposta);
- notificata presso la sede legale dell’Agente della riscossione.